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Servizi erogati
Servizi erogati

Riferimenti normativi

Art. 32 c.1 (D. Lgs. 33/2013)

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.