Art. 30 (D.Lgs. 33/2013) Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 30 (D.Lgs. 33/2013) Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.