Riferimenti normativi:
Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n.225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
((1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.))
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ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 01/02/2023 - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI - SPEGNIMENTO ANTICIPATO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.
Provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze anno 2021.
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COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA SAN NAZARIO “EX ARDUINO” (scarica tutta la documentazione relativa)
Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19 - DATO NON PRESENTE