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UNIONE CIVILE

Responsabile

Guerriero Gilberto - Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
COSA

La UNIONE CIVILE, introdotta nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da  due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.

I requisiti necessari
Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:

  • Essere maggiorenni e dello stesso sesso
  • Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
  • Essere capaci di intendere e volere
  • Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile

Il requisiti vengono poi controllati entro 15 giorni dalla manifestazione di volontà delle parti dall’Ufficio di Stato civile, che deve  anche registrare e certificare le dichiarazioni relative alle Unioni civili.

Il nuovo istituto dell’unione civile
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l’obbligo di fedeltà.

  • I doveri - i componenti dell’unione civile, che  vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile  acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale,  materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
  • Il cognome - le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).
  • Il regime patrimoniale – il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016)
  • La certificazione - l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.
  • I documenti – in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”

La legge, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha previsto un doppio sistema per la sua applicazione:
1) la prima parte, dichiaratamente “provvisoria” è costituita da un dpcm e da un decreto ministeriale applicativo per l’individuazione del registro da adottare e delle formule da utilizzare per ricevere, trascrivere e annotare gli atti.
2) la seconda sarà costituita da uno o più decreti legislativi, da emanarsi entro il 5 dicembre 2016, per adeguare tutta la normativa italiana all’introduzione della nuova formazione sociale delle Unioni civili.

Cessazione della Unione civile
L’Unione civile si scioglie in caso di :

  • morte di una delle parti
  • per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente  all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all’art. 12 della legge 162/2014.
  • a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014.
  • nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1°dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
  • per rettificazione di sesso di una delle parti
CHI

I soggetti cui è destinato il procedimento  sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.

Nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile.

Anche coloro, dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all’estero matrimonio o unione civile potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.

Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all’Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell’autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile.

COME

Il procedimento si compone di tre fasi: 1) prenotazione e trasmissione documenti e dichiarazioni; 2) atto di stato civile con dichiarazione formale di voler costituire l’Unione civile (su appuntamento); 3) atto di stato civile con  dichiarazione costitutiva dell’Unione (dopo almeno 15gg dall’atto precedente)

PRENOTAZIONE:
fase 1) - occorre utilizzare il modello allegato a questa scheda; l’Ufficio di Stato Civile (USC) concorderà direttamente con gli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione civile.
Le parti presentano all’Ufficiale dello Stato Civile di un comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando  i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all’unione e allegando i documenti di riconoscimento.
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

COSTITUZIONE:
fase 2) - nel giorno fissato le parti  sottoscriveranno davanti all’USC un atto nel quale si impegnano a presentarsi nuovamente davanti allo stesso, dopo un periodo di almeno 15gg necessario per le verifiche delle dichiarazioni rese,  per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (il vero e proprio atto di unione).
fase 3) - la dichiarazione costitutiva dell’unione civile deve poi  essere resa nel giorno concordato  davanti all’USC del comune presso il quale è stata presentata la richiesta, alla presenza di due testimoni.  La data di quest’ultimo atto deve essere già indicata nel precedente e la mancata presentazione anche solo di una delle parti equivale a rinuncia.
Nel caso una delle parti sia impossibilitata per motivi gravi e comprovabili a presentarsi in comune, sarà l’USC a trasferirsi con due testimoni nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all’interno del territorio comunale.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dal’USC anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell’unione e non vi sono cause impeditive.

PROTOCOLLO per l'utilizzo delle Sale Comunali in occasione della celebrazione di matrimonio e di unione civile.

QUANDO

I tempi ordinari di gestione del  procedimento di costituzione della Unione civile sono di 30gg lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall’Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.

COSTI

Non sono previsti costi.

Città di IVREA. Stampa del 24 nov 2024