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ASSEGNO DI MATERNITÀ
COSA

L’assegno consiste nell’erogazione da parte dell’INPS di una somma a sostegno della maternità proporzionale ai redditi ed al numero dei figli nati.

CHI

Beneficiarie dell’assegno sono madri o donne affidatarie preadottive o adottanti residenti nel Comune di Ivrea che siano:

  • cittadine italiane o comunitarie

  • cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti

  • cittadine extracomunitarie in possesso dello status di protezione sussidiaria

  • cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti

  • cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea, i loro familiari e superstiti

  • cittadine familiari di cittadini dell'Unione Europea o italiani

  • cittadine familiari di cittadini soggiornanti o lungo soggiornanti non appartenenti all'Unione Europea - salvo le eccezioni previste dal dlgs 40/2014

  • cittadine titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

  • cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e loro familiari

  • cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i loro familiari - salvo le eccezioni previste dal dlgs 40/2014

  • cittadine titolari di carta blu UE

Le richiedenti non devono aver beneficiato o beneficiare di altra tutela economica della maternità da parte di enti previdenziali o, qualora abbiano percepito un'indennità, la stessa deve essere inferiore all'ammontare dell'assegno di maternità di competenza del Comune (in tale caso si ha diritto a presentare la richiesta per la quota differenziale).

Nei seguenti casi particolari, l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

  • in caso di madre minore di età e in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire, dal padre maggiorenne a condizione che: 1) la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto; 2) il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;

  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);

  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);

  • in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;

  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;

  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica

La richiesta, deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto o dall’entrata effettiva del minore nel nucleo al proprio Comune di residenza.

ATTENZIONE: Qualora la madre abbia lavorato prima della nascita del bambino potrebbe essere in possesso dei requisiti per richiedere, in alternativa all’assegno di maternità concesso con provvedimento del Comune, l’assegno dell’INPS (di importo superiore) direttamente presso la sede INPS di Ivrea, P.zza Lamarmora, n. 15.

COME

Per l’ottenimento dell’assegno, è necessario presentare:

  • direttamente a Sportello
  • tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it

  • tramite posta raccomandata all'indirizzo Comune di Ivrea, Servizio Politiche Sociali, Piazza Vittorio Emanuele 1, 10015 Ivrea (TO)

  1. modulo di domanda

  2. copia di un documento di identità in corso di validità

  3. copi di un documento attestante una delle condizioni di ammissione al beneficio

  4. copia della certificazione ISEE in corso di validità. In caso di variazioni del nucleo familiare oppure al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 9 del DPCM 159/2013, il Comune di Ivrea si avvale della facoltà di cui all’articolo 10, comma 2 del DPCM 159/2013

  5. codice IBAN di un conto corrente bancario/postale o di un libretto postale di cui si è titolari

DOVE

Sportello Politiche Sociali. Contatti e orari

 

QUANDO

60 giorni per la conclusione dell'istruttoria e l'inoltro delle pratiche all'INPS per il pagamento.

I tempi dei pagamenti non sono quantificabili in quanto non dipendono dal Comune di Ivrea

COSTI

Nessuno

NORME

Legge n. 448/98, art. 66

Legge n. 97/2013, art. 13,

Dlgs n.151 del 26/03/2001, art. 74

Dlgs n. 251/2007, art. 27

Dlgs n. 151/2001, art. 74

Dlgs n. 30/2007, art. 19 e 23

Dlgs n. 40/2014, art. 1, comma 1, lettera b

Reg. CE 883/2004, art. 2 e 4

Reg. UE 1231/2010, art. 1

Direttiva 2011/98/UE, art. 12, comma 1, lettera e

Direttiva 2003/109/CE, art. 11

Accordi Euromediterranei

Sentenza Corte di Giustizia UE del 21/06/2017 causa C-449/16

Parere ANCI del 10/11/2017

MODULI

- Modulo di domanda
- copia della carta di identità in corso di validità
- copia della certificazione ISEE in corso di validità o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva unica
- codice IBAN di un conto corrente bancario/postale o di un libretto postale di cui si è titolari

Città di IVREA. Stampa del 16 ott 2024