Autorizzazione alla detenzione di animali esotici non avente fini commerciali (art. 3 L.R. n° 43 del 28/10/1986).
Devono presentare domanda di autorizzazione i possessori di animali esotici così come definiti dall’art. 1 della L.R. n° 43 del 28/10/1986 e che comunque non appartenga a specie protette perché in via di estinzione, il commercio delle quali è vietato o soggetto a severe limitazioni;
L’autorizzazione alla detenzione è nominale e viene rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell’animale.
Presentando istanza in bollo (€ 16,00*) per il rilascio dell’autorizzazione (ved. modulistica allegata).
Dovranno essere allegate alla domanda le certificazioni e gli atti che consentano l’identificazione degli animali e ne dimostrino la regolare importazione e/o la legittima provenienza.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco in seguito a istruttoria e parere favorevole del Servizio Veterinario dell’ Asl competente per territorio e previo nulla osta della Commissione regionale richiesto tramite il Servizio Veterinario.
** L'importo dell'imposta di bollo ordinaria è passata da € 14,62 a € 16,00, come previsto dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, in vigore dal 26 giugno 2013)
Presentare le domande presso:
Ufficio Tecnico Comune di Ivrea
Via Cardinal Fietta, 3
IVREA
La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in cattività.
In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
Marca da bollo (€ 16,00) per rilascio autorizzazione.
Legge Regionale n° 43 del 28/10/1986