Attività sottoposte al procedimento: l'apertura, il subingresso, il trasferimento, la modifica locali, la modifica attività e lavorazioni dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Coloro che intendono svolgere l’attività di tintolavanderia.
Per poter svolgere l'attività di tintolavanderia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI MORALI: nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione".
2. REQUISITI PROFESSIONALI: per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia occorre essere in possesso di apposita idoneità professionale oppure nominare un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale presso ogni sede dell’impresa. Il responsabile tecnico deve dichiarare espressamente di accettare l’incarico.
Ai sensi dell'art. 39 c. 4 della L.R. 07/05/2013 n. 8, le tintolavanderie già in attività che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico devono provvedere alla sua designazione entro il 30 settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non potranno proseguire l'attività.
3. REQUISITI DEI LOCALI: i locali in cui si intende svolgere l'attività devono avere destinazione d'uso propria ammessa per l'attività richiesta, essere conformi alle disposizioni in materia di agibilità, essere conformi alle norme in materia di caratteristiche dei locali destinati ad attività produttive alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.
CHE COSA OCCORRE FARE:
Occorre presentare al SUAP Segnalazione Certificata di Inizio Attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:
- copia documento d’identità in corso di validità;
- attestazione riguardante il possesso dei requisiti professionali;
- planimetria dei locali quotata ed in scala adeguata;
- relativamente ai locali destinati all'esercizio dell'attività, dichiarazione asseverata di conformità tecnica resa da tecnico abilitato;
- relazione tecnico-descrittiva sul ciclo produttivo e sulle caratteristiche delle attrezzature utilizzate dall’impresa;
- relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura.
La segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell’attività o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Nel caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, occorre presentare, contestualmente alla S.C.I.A. per avvio dell'attività, istanza di Autorizzazione in via Generale (AVG) per le emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 272 commi 2 e 3. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno, occorre presentare, contestualmente alla S.C.I.A. per avvio dell'attività, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per scarichi di acque reflue. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari
La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.
E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).
L. 22 febbraio 2006 n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
L.R. 7 maggio 2013 n. 8 artt. 34 e 39
D.G.R. 14 ottobre 2013 n. 27-6510
"Allegato 2" D.G.R. 14 ottobre 2013 n. 27-6510
"Allegato 4" D.G.R. 14 ottobre 2013 n. 27-6510
D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.
L. 241/1990 e s.m.i. art. 19
D. L. 31 gennaio 2007 n. 7