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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
COSA

Con riferimento al D.P.R.06.06.2001n.380 e s.m.i. “Testo Unico dell’Edilizia”, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

CHI

Proprietario dell’immobile o avente titolo.

COME

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la Segnalazione, accompagnata da una asseverazione a firma di un progettista abilitato.

Modalità di presentazione:

- tramite in servizio MUDE Piemonte

- esclusivamente per le varianti ad istanze edilizie già presentate in forma cartacea tramite pec segreteria.areatecnica@pec.comune.ivrea.to.it oppure direttamente in segreteria dell’Area Tecnica in Via Cardinal Fietta, 3 ad Ivrea

DOVE

telematicamente oppure presso la Segreteria dell'area Tecnica– Via Cardinal Fietta, 3 – Ivrea

Per informazioni recarsi presso lo Sportello Unico per l'Edilizia Privata negli orari di ricevimento pubblico

QUANDO

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.

COSTI

Versamento diritti di segreteria  come da regolamento approvato con Deliberazione di Giunta n°53 del 23/2/2023

Sarà determinato il contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, secondo le tariffe in vigore

NORME

D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

MODULI

utilizzare la modulistica MUDE

utilizzare la seguente modulistica esclusivamente nel caso di variante ad istanza edilizia già presentata in forma cartacea.

Città di IVREA. Stampa del 29 mar 2024