Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.
L’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, confermato dal D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, assoggetta l'apertura di una sala giochi a domanda di autorizzazione.
Per poter iniziare l’attività è necessario:
- essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.). Se l’attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c..
Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
I locali di esercizio dell'attività devono essere conformi ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalla Legge Regione Piemonte n. 19 del 15 luglio 2021 recante “Norme per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” .
L’istanza deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.
Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- planimetria in scala 1/100 firmata da tecnico abilitato con indicazione: 1) della destinazione d'uso dei singoli locali oggetto di autorizzazione; 2) della lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e dei rapporti di aero-illuminazione dei singoli locali; 3) della distribuzione di arredi, attrezzature e spazi funzionali;
- planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi;
- nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciato dai Monopoli di Stato;
- elenco, descrizione e regolamento di ciascun apparecchio da gioco;
- relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata da planimetria, attestante il rispetto della distanza (non inferiore a 400 metri) dai luoghi sensibili di cui al comma 2 dell’art. 16 della L.R. n. 19/2021;
- S.C.I.A. prevenzione incendi (da presentare in caso di locali con capienza superiore a 100 persone ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati);
- relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato in acustica (qualora siano presenti impianti di diffusione sonora e/o impianti o macchinari rumorosi);
- notifica ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 (da presentare solo se è presente all'interno della sala giochi attività di somministrazione alimenti e bevande), corredata dall'attestazione di avvenuto versamento dei relativi diritti.
Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari
Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di Legge.
Marca da bollo di valore vigente per la domanda di autorizzazione.
Marca da bollo di valore vigente da apporre sull'autorizzazione che viene rilasciata.
E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).