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Segnalazione certificata di inizio attività per nuova attività, subentro, modifiche societarie, sospensione dell’attività, cessazione.
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Coloro che intendono svolgere l’esercizio di attività funebre con sede legale situata nel territorio del Comune di Ivrea e dei Comuni associati SUAP.
Per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b. vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c. trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
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Per poter iniziare l’attività è necessario:
- essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931. Se l’attività di agenzia viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c..
Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. 06.09.2011 n. 159.
- comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:
- copia documento d’identità in corso di validità;
- per il caso di nuova attività: con riferimento ai locali nei quali verrà svolta l’attività, asseverazione di un tecnico abilitato relativa alla sussistenza dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari, corredata da planimetria quotata ed in scala adeguata;
- tabella delle operazioni che si intendono svolgere, con le relative tariffe, da presentare in bollo, e che dovrà essere vidimata;
- registro degli affari giornalieri, per la vidimazione;
- autocertificazione dei seguenti requisiti:
1. disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico;
2. disponibilità continuativa di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;
3. disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;
4. disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
5. disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell’attività funebre, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell’impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro.
- per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura.
La segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell’attività o da un delegato appositamente designato tramite procura.
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Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari
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La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.
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E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).
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L.R. 3 agosto 2011 n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)
D.P.G.R. 8 agosto 2012 n.7/R
D.G.R. 13 gennaio 2014 n. 13-7014 "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012 n.7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011 n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012 n.7/R
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
R.D. 773/1931
L. 241/1990 e s.m.i. art. 19
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