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IMU (Imposta Municipale Unica)
COSA

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è regolata dalla Legge 160/2019 , articolo 1 , commi 738-782.

 - Aliquota pari a 0,6% per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art 13, comma 2, DL201/2011, convertito in L214/2011
 - Aliquota pari a 0 % per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis DL557/1993, convertito in L133/1994
 - aliquota del 1,06% per terreni agricoli
- aliquota del 1,06% per aree edificabili
- aliquota del 1,06% per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di categoria d/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione con fine di lucro) e di categoria D8 (fabbricati costruiti o adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale)
- aliquota del 1,01% per gli immobili ad uso produttivo classificati nelle restanti categorie catastali del gruppo D, ad eccezione della categoria D10
- aliquota del 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati degli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
- aliquota del 1,01% per gli altri fabbricati (relativamente alle sole abitazioni a disposizione non locate e non concesse in comodato di categoria catastale A/4-abitazione di tipo popolare- e A5- abitazione di tipo ultra popolare
- aliquota del 1,06% per altri fabbricati (non rientranti nelle fattispecie sopra riportate)

 
Si ricorda che
• L’ articolo 1, comma 747 della Legge 160 /2019 alla lettera c) ha confermato la precedente norma in merito agli immobili concessi in comodato in uso a parenti di primo grado in linea retta;
• Ai sensi dell’art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%. Si fa richiamo all’Accordo Territoriale, consultabile sul sito, sottoscritto in data 01 maggio 2021 tra i sindacati degli inquilini e i sindacati dei proprietari.

Non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:

a)    Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa  da A1, A8 e A9 e fattispecie assimilate (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata; abitazione ex coniugale assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex coniugi; fabbricati appartenenti a personale in servizio permanente presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia posseduto e non concesso in locazione; immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso);

b) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati.

d) Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (già fogli di mappa esenti dall’ICI) e i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile.

CHI

Sono tenuti al pagamento coloro che già pagavano l’ ICI, ovvero i proprietari di  fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). 
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
Nel caso di casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, soggetto tenuto al versamento è il coniuge assegnatario.
L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è verificato il possesso.

COME

Per aggiornamenti sulle tariffe in vigore consulta la pagina dedicata.

 

 

QUANDO

Compatibilmente con le scadenze previste dalla normativa vigente, il procedimento viene concluso entro 30 giorni.

COSTI

Non sono dovuti costi per il Servizio erogato. Il contribuente dovrà tuttavia provvedere al versamento di quanto dovuto relativamente questa imposta: le tariffe IMU vengono annualmente approvate con deliberazione di Consiglio Comunale.

Città di IVREA. Stampa del 26 ott 2024