Commercianti e/o artigiani che intendono vendere cose antiche o usate, con o senza valore storico o artistico.
AVVISO
In data 26 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2016 – Supp. Ordinario n. 52 – il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Con l’art. 6 – Disposizioni finali, l’art. 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 è stato abrogato.
Pertanto, a far data dal 11.12.2016 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche o usate non devono più presentare alcuna Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/06/1931 n. 773.
Si avvisa che, come da parere del Consiglio di Stato n. 545 del 02/03/2018 e Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 120995 del 26/03/2018, per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 126 del TULPS non deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 TULPS che continua ad essere vigente.
Si conferma quindi la piena vigenza dell'art. 128 del TULPS e quindi l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere, che dovrà essere regolarmente vidimato secondo le norme vigenti.
Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
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