Segnalazione Certificata di Inizio Attività indirizzata al Comune competente per territorio per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico.
La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione.
Chi intende avviare l'attività di vendita a mezzo di distributori automatici deve presentare una S.C.I.A. al SUAP del Comune competente per territorio, cioè del Comune scelto dall'imprenditore per l'avvio di questa tipologia di attività commerciale, che coincide normalmente con il Comune di maggior agio logistico scelto dall'interessato tra le sedi aziendali aventi rilevanza giuridica (sede legale, sede amministrativa, sede operativa, sede principale, sede secondaria, ecc.).
Si segnala in particolare che, nonostante normalmente questa attività venga svolta su una pluralità di comuni della Regione, poiché il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all’unico soggetto privato (l’impresa) che svolge il servizio, é sufficiente un’unica SCIA commerciale nell’ambito della Regione Piemonte e non è richiesta una SCIA per ogni comune di insediamento degli apparecchi.
Nel caso in cui l’impresa abbia già effettuato la SCIA di avvio di tale attività ad un comune di altra Regione non è richiesta alcuna SCIA per l’esercizio della stessa nell’ambito della Regione Piemonte, a meno che ciò non venga richiesto dall’impresa stessa per ragioni di gestione aziendale (ad esempio perché egli ha sedi operative in Regione Piemonte); dovranno in ogni caso essere sempre rispettate le norme igienico sanitarie.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vicinato.
Per poter iniziare l’attività è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:
- copia documento d’identità in corso di validità;
- per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
- indicazione degli estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico nel caso di posizionamento del distributore automatico su area pubblica.
La segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell’attività o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di registrazione ASL, allegando l’elenco dei siti, completo di indirizzi, dove i distributori automatici sono collocati.
Rispetto agli adempimenti sanitari previsti dal Regolamento (CE) 852/2004, si specifica che successivamente alla registrazione dell’Operatore Settore Alimentare (O.S.A.), ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata per il tramite del SUAP all’ASL territorialmente competente sul comune in cui sono dislocati gli apparecchi mediante l’invio (almeno semestrale) di elenchi cumulativi delle localizzazioni, specificando le tipologie di alimenti venduti/somministrati; nel caso in cui le localizzazioni dei distributori siano situate al di fuori dell’ASL in cui è registrata l’impresa, l’O.S.A. dovrà indicare gli estremi della notifica dell’impresa.
La vendita di latte crudo mediante distributori automatici può essere effettuata esclusivamente dagli imprenditori agricoli. Se i distributori sono collocati al di fuori dell'azienda, in spazi non di proprietà dei produttori agricoli, è necessario presentare al Comune dove si intende installare il distributore la comunicazione dell'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e la relativa notifica sanitaria.
Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari
La Segnalazione Certificata va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.
E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).
D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
L.R. Regione Piemonte n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i.
L. n. 241/1990 e s.m.i. art. 19
D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016