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COMMERCIO AL DETTAGLIO – SPACCIO INTERNO: S.C.I.A.
COSA

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione.

CHI

Coloro che intendono esercitare l’attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

COME

Per poter iniziare l’attività è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:
- copia documento d’identità in corso di validità;
- per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura.

La segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell’attività o da un delegato appositamente designato tramite procura; non è prevista imposta di bollo.

Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di registrazione ASL.

La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

DOVE

Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari

QUANDO

La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.

COSTI

E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

NORME

D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

L. n. 241/1990 e s.m.i. art. 19

D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016

Città di IVREA. Stampa del 21 nov 2024