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COMMERCIO AL DETTAGLIO – GRANDE STRUTTURA DI VENDITA: S.C.I.A.
COSA

Segnalazione certificata di inizio attività per subingresso, riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico.

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione.

CHI

Coloro che intendono esercitare l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa con una superficie di vendita superiore a mq 2500 per comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; con superficie di vendita superiore a mq 1500 per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

COME

Per poter presentare la segnalazione certificata di cui sopra è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:
- copia del contratto di acquisto/affitto d’azienda in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, nei casi di subentro;
- documentazione inerente il possesso dei requisiti professionali per le comunicazioni relative al settore alimentare.

Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 corredata dall'attestazione dei versamento dei diritti di registrazione ASL.

DOVE

Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari

QUANDO

L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione certificata.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.

COSTI

E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

NORME

D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.
L.R. 28/1999 e s.m.i.
D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.
L. 241/1990 e s.m.i. art. 19
D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.
D.C.C. n. 17 del 27/03/2012
D.C.C. n. 18 del 27/03/2012

D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016

Città di IVREA. Stampa del 29 mar 2024