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COMMERCIO AL DETTAGLIO – ESERCIZIO DI VICINATO: S.C.I.A.
COSA

Segnalazione certificata di inizio attività per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico, variazione della compagine sociale.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione.

CHI

Coloro che intendono esercitare l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa con una superficie di vendita non superiore ai mq. 250 per comuni con più di 10.000 ab., e non superiore a mq. 150 per comuni con meno di 10.000 ab.
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

COME

Per poter iniziare l’attività è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:

- copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
- planimetria dei locali quotata ed in scala 1:100;
- per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura.

La segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'attività o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare, occorre presentare, contestualmente alla S.C.I.A., notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 corredata dalla ricevuta di versamento dei diritti di registrazione ASL.
La S.C.I.A. deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
b) nel caso di società, ragione sociale, sede legale e codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71  del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.;
d) l'ubicazione dell'esercizio ove si intende esercitare l'attività, la superficie di vendita, il settore o i settori merceologici;
e) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché a quelle in materia di prevenzione incendi, di sicurezza e di impatto acustico;
f) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
g) una breve relazione descrittiva dell'attività da esercitare.

DOVE

Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari

QUANDO

La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.

COSTI

La S.C.I.A. relativa all'attività di commercio in sede fissa NON è soggetta ad imposta di bollo.
E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

NORME

D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

L.R. Regione Piemonte n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i.

L. n. 241/1990 e s.m.i. art. 19

D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016

Città di IVREA. Stampa del 10 dic 2024