Segnalazione Certificata di Inizio Attività per avvio dell’attività, variazioni, cessazione e sospensione.
Chi intende gestire, in forma imprenditoriale, una C.A.V./Residence in Ivrea o nei comuni associati SUAP.
Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, di radio-televisione e di filodiffusione.
La gestione di case e appartamenti per vacanza non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
L’uso della denominazione “residence” o “residenza turistica” è consentito esclusivamente nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.
Agli effetti della Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31 si considera gestione di case e appartamenti per vacanze, la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili motivi.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate;
- recapito e ricevimento ospiti.
Per poter iniziare l’attività è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 773/1931. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line, allegando:
- la modulistica regionale scaricabile dal sito della Regione Piemonte, compilata in ogni sua parte e corredata da tutti gli allegati richiesti;
- copia documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
- denuncia delle attrezzature, delle caratteristiche e dei prezzi che si intendono applicare nel corso dell’anno;
- per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile.
Il SUAP, ricevuta la segnalazione certificata di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, sempre in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza e, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Città Metropolitana di Torino e all'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale competenti per territorio.
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella segnalazione di cui sopra deve essere comunicata su apposito modello regionale entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP, che procede come per la segnalazione certificata di inizio attività.
Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari
La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.
Nessun costo per quanto di competenza del Servizio SUAP.
L.R. 31/1985 e s.m.i.
R.D. 773/1931
R.D. 635/1940
L. 241/1990 e s.m.i. art. 19