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TURISMO - CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTU’: S.C.I.A.
COSA

Segnalazione certificata di inizio attività per inizio attività, subingresso, modifiche societarie, sospensione dell’attività, cessazione.

CHI

Coloro che intendono gestire case per ferie o ostelli per la gioventù.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, a scopo turistico, di persone singole o gruppi, organizzate e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da associazioni o enti privati che operano senza scopo di lucro per conseguire particolari finalità di ordine sociale, culturale, assistenziale, religioso o sportivo oppure da enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

COME

Per poter iniziare l’attività è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 773/1931. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
  • comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line, allegando:
  • la modulistica regionale scaricabile dal sito della Regione Piemonte, compilata in ogni sua parte;
  • copia documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
  • per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
  • attestazione o certificato di agibilità dell’immobile sede dell’attività dell’esercizio;
  • planimetria dei locali in scala 1:100 (con riferimento per ciascun locale a: destinazione d’uso, altezza, superficie di calpestio, superficie finestrata apribile e rapporto illuminante e nei servizi indicazione degli accessori igienici installati), corredata da sezioni e prospetti eseguiti e firmati da un tecnico abilitato e dal titolare dell’attività;
  • dichiarazioni di conformità relative all’impianto elettrico, all’impianto idro-sanitario, all’eventuale impianto termico, all’eventuale impianto a gas, all’eventuale impianto di climatizzazione/condizionamento, rilasciate da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L. 46/90;
  • certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. ai sensi del D.P.R. 151/2011, se dovuto;
  • autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
  • certificazione energetica degli edifici rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dalla L.R. 13/2007 e s.m.i.;
  • denuncia delle attrezzature, delle caratteristiche e dei prezzi che si intendono applicare nel corso dell’anno;
  • per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
  • per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile.


Occorre presentare notifica sanitaria qualora si intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e alle altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell’ambito e sotto la responsabilità del titolare della struttura.

DOVE

Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari

QUANDO

La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.

COSTI

Nessun costo per quanto di competenza del Servizio SUAP.

NORME

L.R. 31/1985
R.D. 773/1931
R.D. 635/1940
L. 241/1990 art. 19 e s.m.i.

Città di IVREA. Stampa del 23 nov 2024