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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
COSA

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo ambientale, istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (G.U. n. 124 del 29/5/2013) adottato dalla Città Metropolitana di Torino (Autorità Competente) e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che sostituisce in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
In particolare l'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

a)      l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b)      la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
c)      l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
d)     l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
e)      la documentazione previsionale di impatto acustico;
f)       l'autorizzazione all'uso di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g)      le comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate.
 

CHI

L'AUA deve obbligatoriamente essere richiesta dalle piccole e medie imprese (come definite dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 all'art. 2) e dagli stabilimenti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che siano assoggettati al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui ai precedenti punti a) o c).

COME

L'istanza di AUA deve essere presentata per via telematica al SUAP territorialmente competente che è tenuto ad inoltrarla tempestivamente, sempre per via telematica, alla Città Metropolitana di Torino e ai Soggetti competenti. Nei successivi 30 giorni la Città Metropolitana, di concerto col SUAP, effettua una verifica di conformità sull'istanza al fine di valutare che sia completa di tutti gli elementi documentali e informativi richiesti dalla modulistica, e, se necessario, ne richiede il perfezionamento; una volta che l'istanza è giudicata completa, la Città Metropolitana provvede a trasmettere, per tramite del SUAP, all'Impresa e ai Soggetti competenti, la comunicazione di avvio dell'endo-procedimento finalizzato all'adozione dell'AUA.
Nel corso dell'istruttoria la Città Metropolitana può richiedere integrazioni documentali che comportano l'interruzione dei tempi del Procedimento, tempi che corrispondono a 90 giorni ovvero a 120 giorni (a partire dalla consegna dell'istanza al SUAP) solo nel caso in cui, tra i titoli abilitativi ambientali da sostituirsi nell'AUA, sia da conseguire quello di cui al punto c).
La Conferenza dei Servizi è indetta dalla Città Metropolitana ove già prevista nell'ambito delle normative di settore: nello specifico quando l'istanza è presentata per un nuovo stabilimento che debba conseguire il titolo abilitativo di cui al punto c).
Qualora l'Impresa, nell'ambito dell'intervento da realizzare, debba conseguire, oltre l'AUA anche altri titoli abilitativi NON ambientali (ad esempio permessi edilizi, autorizzazioni sanitarie, certificazioni antincendio, etc.) sarà cura del SUAP coordinare il Procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 con la convocazione della Conferenza di Servizi e nell'ambito della Conferenza la Città Metropolitana provvederà ad adottare e trasmettere l'AUA.
Al SUAP compete il rilascio del titolo autorizzativo sulla base del provvedimento adottato dalla Città Metropolitana.
Per quanto concerne le casistiche in cui è obbligo o facoltà del Gestore richiedere l'AUA, si rimanda alla Circolare del MATT del 7/11/2013 e alla Circolare della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/1/2014.
Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, oltre all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), anche i seguenti procedimenti:

  1. procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del Dlgs 152/2006;
  2. procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e delle procedure abilitative semplificate di cui al Dlgs 28/2011;
  3. autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del Dlgs 152/2006;
  4. autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW di cui all'articolo 8, comma 2 del Dlgs 20/2007.


Rimangono inoltre esclusi dall'ambito applicativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010 e pertanto gli impianti ed infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La domanda di AUA deve essere presentata attraverso il servizio digitale regionale reso disponibile sul portale regionale Sistemapiemonte collegandosi all'indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali#autorizzazione-unica-ambientale-aua

Il SUAP è a disposizione per fornire indicazioni circa le modalità di presentazione della pratica; per informazioni tecniche e di merito circa ogni singola autorizzazione ambientale sostituita dall’AUA, è necessario rivolgersi alla Città Metropolitana di Torino – Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria, ad ARPA Piemonte, a SMAT e agli altri enti eventualmente coinvolti, ognuno per il proprio ambito di competenza.

DOVE

Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari

QUANDO


L’intervento può essere iniziato al rilascio dell’Autorizzazione.
L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio da parte del SUAP. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

COSTI

Una marca da bollo per la domanda unica e una marca da bollo per il provvedimento finale.
Importo diritti di istruttoria: in attesa della definizione di specifiche tariffe, si versano quelle in uso per i singoli adempimenti stabiliti dalle Autorità Competenti.
Non sono previsti diritti di istruttoria SUAP.

Città di IVREA. Stampa del 23 nov 2024