I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 dello stesso D.Lgs.42/2004, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Tali soggetti hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:
a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.
Nei casi non precedentemente elencati il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio.
Non è richiesta l’autorizzazione:
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
- per la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.
Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati.
Modalità di presentazione:
Direttamente in segreteria dell’Area Tecnica in Via Cardinal Fietta, 3 ad Ivrea
Presso Ufficio Urbanistica ed Edilizia – Via Cardinal Fietta, 3 – Ivrea
Fax. 0125410442
Referente
Pierantonio Dalla Libera
L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d) dello stesso Decreto.
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato ed individuata dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, in modo particolare dalla Relazione paesaggistica, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e da comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
Il soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni.
In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
Numero una marca da bollo da €.16,00 da apporre sulla domanda
Versamento diritti di segreteria come da regolamento approvato con Deliberazione di Giunta n°53 del 23/2/2023
Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.
“Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
”Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 e s.m.i.
”Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005
Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.
“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”
Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-4850 del 11/12/2006.
Domanda di autorizzazione paesaggistica