Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. si intendono tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito.
Mentre l'apertura di una sala da gioco è soggetta a domanda di autorizzazione, l'installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) e lettera c) e comma 7 in tabaccherie, edicole, circoli privati, esercizi di commercio ecc. è soggetta al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A).
La S.C.I.A. non è necessaria per l'installazione di apparecchi da gioco presso esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 86 o 88 T.U.L.P.S. (esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse).
Si richiama l’attenzione sul fatto che possono essere installate tante apparecchiature da divertimento e intrattenimento quante previste dai parametri numerico quantitativi di cui all'art. 18 della L.R. n. 19/2021.
Tutto ciò premesso, si ricorda che l’installazione degli apparecchi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 19 del 15 luglio 2021 recante “Norme per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.
Si ricorda l'obbligo dell'esposizione in modo visibile nell'esercizio della Tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dal Comune ai sensi dell'art. 110 comma 1 T.U.L.P.S.
Per poter iniziare l’attività è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.). Se l’attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.. Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
La S.C.I.A. deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.
Alla S.C.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:
- per ciascun apparecchio, indicazione del fornitore/gestore; Nulla Osta; Codice Identificativo assegnato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata da planimetria, attestante il rispetto della distanza (non inferiore a 400 metri) dai luoghi sensibili di cui al comma 2 dell’art. 16 della L.R. n. 19/2021.
Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari
La S.C.I.A. va presentata prima di iniziare l'attività. L'attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.
E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).