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AMBULATORI MEDICI E/O ODONTOIATRICI: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
COSA

Domanda di autorizzazione per l’esercizio di ambulatorio-poliambulatorio medico e/o odontoiatrico.
Le attività sottoposte al procedimento sono l’apertura, il trasferimento, la modifica dei locali, la modifica attività o specialità di ambulatori medici e/o odontoiatrici e poliambulatori aventi individualità e organizzazione propria e autonoma e quindi non costituenti lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione.
Gli ambulatori medici presentano le stesse caratteristiche delle case e degli istituti di cura e possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione i gabinetti personali e privati in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.
Ulteriori criteri di definizione per le attività soggette al regime autorizzatorio possono essere reperiti dal disposto dell’art. 8-ter D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. che assoggetta all’autorizzazione gli studi odontoiatrici, oltre che medici e di altre professioni sanitarie, “… ove si attrezzi per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente…”.
Per gli ambulatori che intendono esercire in locali sotterranei o seminterrati occorre acquisire autorizzazione in deroga ai sensi del D.M. 81/2008 da parte dell’A.S.L.-S.Pre.S.A.L..
Fra le attività sottoposte al procedimento è compreso il subingresso nella titolarità o nella gestione dell’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte.

COME

L’istanza deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Per la costruzione di nuove strutture ovvero l’adattamento, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altra sede di strutture esistenti occorre presentare istanza per il rilascio del parere di valutazione della compatibilità territoriale da parte della Regione Piemonte. Il parere di compatibilità è obbligatorio e vincolante ed è contestuale all’istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001.

DOVE

Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari

QUANDO

L’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione.
Tempi del procedimento: 30 giorni dal rilascio del parere dell’ASL di competenza, fatti salvi i tempi previsti per la valutazione della compatibilità territoriale e per il titolo abilitativo edilizio.

COSTI

Bollo su istanza di valore vigente.
Bollo per l’autorizzazione di valore vigente.

E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

NORME

Testo Unico delle Leggi Sanitarie TULS R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.
D.C.R. n. 616-3149 del 22/02/2000 – Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
D.Lgs. 19/06/1999 n. 229
D.Lgs. 30/12/1992 n. 502
D.P.R. 151 del 01/08/2011

Città di IVREA. Stampa del 19 apr 2024